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8 Agosto 2011

Carta identità – Novità importanti per i minori

Carta d’identità

novità importanti per i minori

Con il decreto legge 13 maggio 2011, nr. 70  stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio del documento, precedentemente fissato in quindici anni.
La validità temporale della carta di identità è invece stata diversificata a seconda dell’età del richiedente: 3 anni per minori dai 0 ai 3 anni, 5 anni per minori dai 3 ai 18 anni di età, 10 anni come prima per i maggiorenni.

Le modalità di rilascio sono comunque rimaste invariate.
In particolare, per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio del minore è sempre necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n 649/1974, nonchè la presenza del minore presso l’Ufficio Anagrafe e tre sue fotografie recenti.
Se la carta di identità viene richiesta non valida per l’espatrio sarà sufficiente la presenza di un genitore.

Il documento di identità dovrà inoltre riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che il minore di quattordici anni possa usare la carta di identità per l’espatrio solamente se accompagnato da almeno uno dei genitori. Se il minore viaggia affidato ad un’altra persona, Ente o Compagnia di trasporto,è necessaria una dichiarazione di chi esercita la patria potestè, convalidata dalla Questura o dalle Autoritè consolari.

Per semplificare i controlli alle frontiere, si consiglia ai genitori di portare con sè una documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore, come puA? essere per esempio un estratto dell’atto di nascita del minore da cui risulti la paternità e la maternità.

Le nuove disposizioni relative al rilascio e validità del documento ai minori, si applicano anche alle carte di identità non valide per l’espatrio rilasciate ai cittadini stranieri

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