Organizzazione

 

Organi di indirizzo politico amministrativo

Adempimenti a norma del DL 33/2013 (art. 13, c. 1, lett. a)

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Adempimenti a norma del DL 33/2013 (art. 14 c. 1)

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchAi??’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Adempimenti a norma del DL 33/2013 (art. 47)

Sanzioni per casi specifici

1.) La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolaritAi?? di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchAi??’ tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento A? pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

2.) La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennitAi?? di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3.) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dallai??i??autoritAi?? amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

***documentazione in elaborazione***

Articolazione degli Uffici

Adempimenti a norma del DL 33/2013 (art. 13, c. 1, lett. b, c)

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilitAi?? e comprensibilitAi?? dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

Dotazione organica

Curricula

Codice di comportamento

Del GC 40-2016 programmazione personale

***documentazione in elaborazione***

Telefono e posta elettronica

Adempimenti a norma del DL 33/2013 (art. 13, c. 1, lett. d)

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all’elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Posta Elettronica Certificata: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Uffici, numeri di telefono e caselle di posta elettronica istituzionali e posta elettronica certificata cliccare quAi??

 

 

 

 

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